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INPS: RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER LE IMPRESE EDILI

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INPS: RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER LE IMPRESE EDILI

Anche per il 2016 è stata confermata dall'INPS la riduzione contributiva riservata al settore dell'edilizia: le imprese edili potranno quindi presentare le istanze per accedere allo sgravio pari all'11,50%, invariato rispetto al 2015.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavori classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909

L’accesso al beneficio è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

> rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

> rispetto di quanto previsto dall’art. 1, c. 1, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;

> i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione (art. 36 bis, comma 8, del decreto legge 223/2006).

Si ricorda che non costituiscono però attività edili in senso stretto, e quindi sono escluse dalla riduzione contributiva, le attività di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

La riduzione contributiva è applicabile per i periodi di paga da Gennaio a Dicembre 2016; le istanze finalizzate all'applicazione dello sgravio relativamente all'anno 2016 dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica.

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi a:

Dr. Mascardi Gabriele > 0585 775049 // 349/1221563 e – mail > Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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